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Linee vita e sistemi per l'incolumità del lavoratore. approfondimenti

Se si deve effettuare una ristrutturazione di un edificio pre-esistente o si deve costruire da zero, non si può non sapere qualcosa sulle cosiddette linee vita e su quelli he sono i sistemi per l'incolumità del lavoratore. Si deve, pertanto, partire con il dire che si tratta di un qualcosa si obbligatorio, dato che non si può mettere a repentaglio la vita di coloro i quali lavorano in un cantiere. Ma quanli sono le leggi da seguire in modo tale da agire ed essere in regola? Addentrandosi in tal tipo di discorso, si deve innanzitutto sottolineare che, per quel che concerne le linee vita, è attualmente in vigore una norma specifica, il cui scopo è quello di definire in maniera precisa tutto quello che deve essere fatto e per andare a classificare quelli che sono le diverse tipologie di dispositivi e molto altro. Possiamo, quindi, dire che la norma UNI EN 795/2002 è, al momento, quella su cui verte tutto l'impianto normativo sulla sicurezza sul lavoro. Nella norma in questione, quindi, si può leggere che "i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto". Nella stessa norma, inoltre, c'è la classificazione di tutti i dispositivi di ancoraggio, che devono essere conformarsi a quella che è la norma UNI EN 795. In questo caso, si deve sottolineare che tutti i dispositivi devono essere catalogati in categorie o meglio in diverse classi. Pertanto, si deve sapere che ci sono le seguenti classi:

dispositivi di ancoraggio di classe A, che includono i punti fissi di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio classe B, che includono gli ancoraggi temporanei, dispositivi di ancoraggio classe C, che includono le linee vita flessibili, dispositivi di ancoraggio classe D, che includono le linee vita rigide, dispositivi di ancoraggio classe E che inglobano quelli che sono gli ancoraggi a corpo morto.

Altra norma fondamentale da questo punto di vista è il Decreto Legislativo 81/2008, che viene anche definito come Testo Unico sulla sicurezza. Si tratta di una norma assolutamente basilare, che ha reso obbligatorio l'utilizzo su tutto il territorio nazionale di quelli che sono i vari Dispositivi anti-caduta a norma UNI EN 795/2002. In suddetto testo si va anche a sottolineare che c'è l’obbligo di installare sulle coperture degli specifici dispositivi permanenti di ancoraggio: attenzione, perché questo vale sia per tutti gli interventi di nuova costruzione, che per gli interventi che riguardano l’involucro esterno di edifici pre-esistenti assoggettati a regime abilitativo disciplinato dalla legge sulla semplificazione della disciplina edilizia regionale, ma anche per tutti quelli che sono gli interventi che riguardano l’involucro esterno di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008). E' bene specificare che, in questi casi, il responsabile dell’immobile è obbligato a ottemperare a quest'obbligo, dato che deve fare in modo che gli operai operino su di una copertura che è dotata di tutti quelli che sono i vari terminali per l'ancoraggio dei DPI (dispositivi di protezione individuale). Se ciò non accade si va incontro a sanzioni che possono andare da una ammenda amministrativa il cui totale può variare dai 500,00 ai 2.000,00 euro all'arresto per due mesi.

Approfondimento: http://mdmlineevita.it/
Comunicato di Avatar di marketingseomarketingseo | Pubblicato Sabato, 30-Apr-2016 | Categoria: Arte-Cultura
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