Login »Nick: Pass:
Twitter
Facebook

Il licenziamento in caso di somministrazione irregolare di manodopera approfondimenti

In caso di somministrazione irregolare, tutti gli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro apparente (vale a dire il somministratore) nella costituzione o nella gestione del rapporto di lavoro si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, eccezion fatta per il licenziamento.

Questo è il contenuto dell'art. 80 bis, DL 34/2020 (introdotto dalla L. di conversione 77/2020) che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015.

In pratica, se un lavoratore contestasse in giudizio la regolarità della somministrazione (cessata con un licenziamento irrogato dall'agenzia di somministrazione) e all'esito del giudizio venisse accertata tale irregolarità, il lavoratore verrebbe riconosciuto come dipendente del committente. Quest'ultimo però - in virtù della norma di interpretazione autentica innanzi richiamata - non potrebbe far valere il licenziamento effettuato dal somministratore, ritrovandosi, così, un rapporto di lavoro ancora in corso da cessare con un nuovo provvedimento di recesso.

Comunicato di Avatar di WebmasterDeslabWebmasterDeslab | Pubblicato Venerdì, 07-Ago-2020 | Categoria: Lavoro
Portale automobilistico
Elenco e offerte Terme

Reazioni:

Voto medio

0 VOTI

Iscriviti per poter votare questo comunicato o pubblicarne uno a tua volta.
 

Iscriviti

Iscriviti
Iscrivendoti potrai inserire nuovi comunicati, votare i comunicati altrui e gestire i tuoi post ed il tuo profilo senza limitazioni.
Clicca qui o sull'immagine per aggiungerti
Versione Mobile